REACH, (Registration,
Evaluation, Authorisation of CHemicals)
acronimo di Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e
Restrizione delle sostanze chimiche, è un Regolamento che ha
come obiettivo principale il miglioramento e la conoscenza dei
pericoli e dei rischi derivanti dai prodotti chimici per
assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana
e dell'ambiente.
Tale Regolamento è entrato in vigore il 1
giugno 2007 ed avendo carattere comunitario è direttamente
applicabile senza necessità di recepimento negli ordinamenti
nazionali; esso abroga e sostituisce buona parte della normativa
comunitaria in materia di sostanze chimiche.
Di rilevanza notevole è l’inversione
dell’onere della prova per cui grava
sull’industria la responsabilità di fornire dati e valutare i
rischi connessi all’uso delle sostanze prodotte o importate.
La nuova normativa ha un impatto trasversale sui
settori industriali poiché interessa sia i produttori sia gli
utilizzatori di sostanze chimiche (dai produttori di preparati e
miscele chimiche fino ai fabbricanti dei manufatti più
complessi).
Mentre il REACH
fa riferimento ai quantitativi delle sostanze/miscele prodotte,
per cui l’atto più significativo per le imprese è la
registrazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche
(ECHA) di tutte le sostanze prodotte o commercializzate in
quantitativi superiori a 1 ton/anno, il regolamento CLP (Classification/Labelling/Packaging)
1272/2009/CE, riguarda la tossicologia delle sostanze/miscele a
prescindere dal quantitativo. Esso incorpora i criteri di
classificazione ed etichettatura, i simboli e le avvertenze
concordati nel GHS (Globally
Harmonized System)
ovvero un “programma mondiale di armonizzazione” .
Dal 1 dicembre
2010 è entrato in vigore l’adeguamento dell’etichettatura delle
sostanze e delle miscele che è finalizzato a garantire in tutto
il mondo le stesse informazioni sui pericoli e sulla tossicità
dei prodotti chimici così da innalzare il livello di protezione
della salute umana e dell’ambiente durante la movimentazione, il
trasporto e l’uso degli stessi.
Il Regolamento
sostituirà in modo progressivo con termine nel 2015 il sistema
europeo esistente .(art. 61 Disposizioni transitorie).
Considerando che l’etichetta delle
sostanze/miscele in commercio è lo strumento per informare i
consumatori, che utilizzano il prodotto commerciale, ma anche
gli utilizzatori professionali, è importante riconoscere i nuovi
pittogrammi e le nuove Indicazioni di pericolo (Frasi H) ed i
Consigli di prudenza (Frasi P) che sostituiscono rispettivamente
quelle che venivano chiamate frasi R e frasi S.
Le indicazioni di pericolo/prudenza sono indicate
con codici alfanumerici costituiti dalla lettera H ovvero P,
seguita da tre numeri:
-
Un primo numero
che indica il tipo di Pericolo o di Consiglio
-
Gli altri due
numeri che corrispondono all’ordine sequenziale del Pericolo o
del Consiglio;
Indicazioni di pericolo
H
H2 .. Pericoli fisici
H3 .. Pericoli per la
salute
H4 .. Pericoli per
l’ambiente
|
Consigli di
Prudenza(P)
P1 .. Carattere generale
P2 .. Prevenzione
P3 .. Reazione
P4 .. Conservazione
P5 .. Smaltimento
|
Centro
Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione
Sanitaria
per cui ad esempio, al posto di: R 45
Può provocare il cancro, troveremo:
H350 Può provocare il cancro;
mentre al posto di R 46 Può provocare alterazioni
genetiche ereditarie si troverà H340
Può provocare alterazioni genetiche.
Nell’allegato III del CLP troviamo l’ “ELENCO
DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO, INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI
PERICOLI ED ELEMENTI SUPPLEMENTARI DELL'ETICHETTA”; mentre nell’
allegato IV vi è l’ ”ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA”.
Per talune indicazioni di pericolo al codice a
tre cifre sono aggiunte lettere che precisano meglio la
situazione di rischio es. H350i Può
provocare il cancro se inalato
Per quanto riguarda l’etichetta, le dimensioni
della stessa variano a seconda la capacità dell’imballaggio
(allegato I CLP, tabella 1.3)
Per i prodotti già in commercio al 1 dicembre
2010, vi è una deroga fino al 1 Dicembre 2012.
La formazione/informazione continua ad essere il
punto cardine anche per il Regolamento REACH che, a proposito
dell’accesso dei lavoratori alle informazioni, all’art. 35
recita: “I datori di lavoro consentono
ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle
informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione
alle sostanze o ai preparati che essi utilizzano o ai quali
possono essere esposti nel corso della loro attività
professionale”.
L’importanza di tale dettato si
evince dalla sanzione prevista per il datore di lavoro che non
ottempera a tale obbligo e che varia da 15.000 a 90.000 euro (D.
Lgs. 133/09, art. 10 comma 8)
Nell’ambito delle attività di prevenzione delle
patologie da esposizione professionale e non attribuite agli
agenti chimici, la Regione Puglia ha previsto una serie di
azioni finalizzate all’applicazione dei regolamenti REACH-CLP.
Infatti si è provveduto a formare nell’ambito dei
Dipartimenti di Prevenzione delle ASL il personale necessario
per le funzione di vigilanza in materia di REACH e nell’ambito
del piano di prevenzione 2010 - 2012 (Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 13 del 25-01-2011) è previsto uno specifico
il programma per l’implementazione dei regolamenti di cui sopra.
Si ritiene
opportuno inoltre comunicare che presso l’Istituto Superiore di
Sanità è costituito il Centro Nazionale Sostanze Chimiche,
organismo tecnico-scientifico all’interno dell’Autorità
Competente preposta alla applicazione dei regolamenti REACH e
CLP in Italia
LINK
UTILI
Il sito dell’Agenzia Europea delle sostanze
chimiche ECHA:
http://echa.europa.eu, dove si trova il testo
della norma e tutte le informazioni necessarie per la sua
applicazione.
Help-desk italiano del REACH:
http://www.helpdesk-reach.it, dove trovate anche le “guide
tecniche” (i cosiddetti RIP)
Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce:
http://www.reachpuglia.altervista.org/
Per informazioni: spesal@ausl.le.it; sisp@ausl.le.it.
Bibliografia
- REGOLAMENTO
(CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18
dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),
che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che
modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94
della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio
e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE.
- REGOLAMENTO
(CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16
dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e
abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica
al regolamento (CE) n. 1907/2006 |