Mario Esposito

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Uso di sostanze chimiche pericolose:

 
  REACH e CLP i nuovi Regolamenti della Comunità Europea.  
  luglio 2011  
 

Si chiamano REACH e CLP. La Puglia ha previsto una serie di azioni finalizzate alla loro corretta applicazione.

 

Pubblicazione

   
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  pubblicato su Salento Medico 8/2011  
 
 

REACH, (Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals) acronimo  di Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche, è un Regolamento che ha come obiettivo principale il miglioramento e la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti dai prodotti chimici  per assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Tale Regolamento è entrato in vigore il 1 giugno 2007 ed avendo carattere comunitario è direttamente applicabile senza necessità di recepimento negli ordinamenti nazionali; esso abroga e sostituisce buona parte della normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche.

Di rilevanza notevole è l’inversione dell’onere della prova per cui grava sull’industria la responsabilità di fornire dati e valutare i rischi connessi all’uso delle sostanze prodotte o importate.

La nuova normativa ha un impatto trasversale sui settori industriali poiché interessa sia i produttori sia gli utilizzatori di sostanze chimiche (dai produttori di preparati e miscele chimiche fino ai fabbricanti dei manufatti più complessi).

Mentre il REACH fa riferimento ai quantitativi delle sostanze/miscele prodotte, per cui l’atto più significativo per le imprese è la registrazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di tutte le sostanze prodotte o commercializzate in quantitativi superiori a 1 ton/anno, il regolamento CLP (Classification/Labelling/Packaging) 1272/2009/CE, riguarda la tossicologia delle sostanze/miscele a prescindere dal quantitativo. Esso incorpora i criteri di classificazione ed etichettatura, i simboli e le avvertenze concordati nel GHS (Globally Harmonized System) ovvero un “programma mondiale di armonizzazione” .

Dal 1 dicembre 2010 è entrato in vigore l’adeguamento dell’etichettatura delle sostanze e delle miscele che è finalizzato a garantire in tutto il mondo le stesse informazioni sui pericoli e sulla tossicità dei prodotti chimici così da innalzare il livello di protezione della salute umana e dell’ambiente durante la movimentazione, il trasporto e l’uso degli stessi.

Il Regolamento sostituirà in modo progressivo con termine nel 2015 il sistema europeo esistente .(art. 61 Disposizioni transitorie).

Considerando che l’etichetta delle sostanze/miscele in commercio è lo strumento per informare i consumatori, che utilizzano il prodotto commerciale, ma anche gli utilizzatori professionali, è importante riconoscere i nuovi pittogrammi e le nuove Indicazioni di pericolo (Frasi H) ed i Consigli di prudenza (Frasi P) che sostituiscono rispettivamente quelle che venivano chiamate frasi R e frasi S.

Le indicazioni di pericolo/prudenza sono indicate con  codici alfanumerici costituiti  dalla lettera H ovvero P, seguita da tre numeri:

 -         Un primo numero che indica il tipo di Pericolo o di Consiglio

-         Gli altri due numeri che corrispondono all’ordine sequenziale del Pericolo o del Consiglio;

 

Indicazioni di pericolo H

 

H2 .. Pericoli fisici

H3 .. Pericoli per la salute

H4 .. Pericoli per l’ambiente

 

Consigli di Prudenza(P)

 

P1 .. Carattere generale

P2 .. Prevenzione

P3 .. Reazione

P4 .. Conservazione

P5 .. Smaltimento

 

                  Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria

per cui ad esempio, al posto di: R 45 Può provocare il cancro, troveremo:  H350 Può provocare il cancro; mentre al posto di R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie si troverà  H340 Può provocare alterazioni genetiche.

Nell’allegato III del CLP troviamo l’ “ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO, INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI ED ELEMENTI SUPPLEMENTARI DELL'ETICHETTA”; mentre nell’ allegato IV vi è l’ ”ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA”.

Per talune indicazioni di pericolo al codice a tre cifre sono aggiunte lettere che precisano meglio la situazione di rischio es. H350i Può provocare il cancro se inalato

Per quanto riguarda l’etichetta, le dimensioni della stessa variano a seconda la capacità dell’imballaggio (allegato I CLP, tabella 1.3)

Per i prodotti già in commercio al 1 dicembre 2010, vi è una deroga fino al 1 Dicembre 2012.

La formazione/informazione continua ad essere il punto cardine anche per il Regolamento REACH che, a proposito dell’accesso dei lavoratori alle informazioni, all’art. 35 recita: “I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o ai preparati che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale”. L’importanza di tale dettato si evince dalla sanzione prevista per il datore di lavoro che non ottempera a tale obbligo e che varia da 15.000 a 90.000 euro (D. Lgs. 133/09, art. 10 comma 8)

Nell’ambito delle attività di prevenzione delle patologie da esposizione professionale e non attribuite agli agenti chimici, la Regione Puglia ha previsto una serie di azioni finalizzate all’applicazione dei regolamenti REACH-CLP.

Infatti si è provveduto a formare nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL il personale necessario per le funzione di vigilanza in materia di REACH e  nell’ambito del piano di prevenzione 2010 - 2012 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-01-2011) è previsto uno specifico il programma per l’implementazione dei regolamenti di cui sopra.

Si ritiene opportuno inoltre comunicare che presso l’Istituto Superiore di Sanità è costituito il Centro Nazionale Sostanze Chimiche, organismo tecnico-scientifico all’interno dell’Autorità Competente preposta alla applicazione dei regolamenti REACH e CLP in Italia

 LINK UTILI

 Il sito dell’Agenzia Europea delle sostanze chimiche ECHA:

http://echa.europa.eu, dove si trova il testo della norma e tutte le informazioni necessarie per la sua applicazione.

Help-desk italiano del REACH: http://www.helpdesk-reach.it, dove trovate anche le “guide tecniche” (i cosiddetti RIP)

Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce: http://www.reachpuglia.altervista.org/

Per informazioni: spesal@ausl.le.it; sisp@ausl.le.it.  

 

Bibliografia

 -   REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

-   REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

 
   

A. De Giorgi*; M. Esposito **; M. Mazzotta **; G. De Filippis***

 

Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce

 

*Dirigente biologo; ** Tecnico della prevenzione; *** Direttore Dipartimento di Prevenzione

 
   
   

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