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Ambulatori e studi medici

 
 
 
 

Ambulatori e studi medici, studi odontoiatrici e studi degli esercenti le professioni sanitarie nella Regione Puglia.

 

Estratto normativo a cura di Mario Esposito.

 

Aggiornato a dicembre 2018, salve successive modifiche ed integrazioni.

 

Premessa
L’attività sanitaria può essere svolta ed organizzata sia sotto forma di ambulatorio che di studio. Le differenze tra le due tipologie di attività non sono di poco conto in quanto i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sono differenti così come anche le prestazioni possono essere erogare.
Appare utile fornire i riferimenti normativi che regolano le attività degli studi e degli ambulatori medici.

 
 

ELENCO ARGOMENTI

 
  Ambulatorio  
  Studi professionali  
  Autorizzazione esercizio att. sanitaria  
  Comunicazione apertura studio  
  Studi medicina generale e pediatri  
  Requisiti ambulatori  
  Compiti Legale Rappresentante  
  Compiti Responsabile Sanitario  
  Requisiti studi professionali (medici)  
  Requisiti studi medicina generale  
  Tasse Concessioni Regionali  
  Nota Regione Puglia 13/10/2008  
     
 
           
         
   

Ambulatorio
L’ambulatorio è una struttura sanitaria ove le risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative vengono gestite in maniera imprenditoriale e l’apporto del professionista è uno degli elementi dell’attività d’impresa. L’ambulatorio è considerato struttura sanitaria complessa, attrezzata per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale di procedure diagnostiche ed anche terapeutiche.
L’ambulatorio è soggetto ad autorizzazione all’esercizio e deve essere nominato un responsabile sanitario.

Studi professionali
Lo studio dei medici, degli odontoiatri e degli esercenti le professioni sanitarie è l'ambiente in cui svolge la propria attività il professionista abilitato. Esso è caratterizzato dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumentazioni, organizzazione del personale e quindi prestazioni che si possono erogare.
Lo studio non deve chiedere l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività perché l'elemento principale al funzionamento è proprio il professionista che deve, evidentemente, essere abilitato. E’ prevista invece una preventiva comunicazione per l’apertura dello studio.

   
         
   

Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria
Tutti i soggetti che intendono gestire un’attività sanitaria assimilabile ad ambulatorio, cioè struttura o presidio extraospedaliero organizzato e munito di dotazioni strumentali, tecnologiche e amministrative in cui si effettuano prestazioni di diagnosi e/o terapia medica. (art. 193 T.U.L.S., D.P.R. 14.1.1997, D.Lgs. 229/99, ecc.) devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal comune o dalla regione.
Nel caso il carattere professionale invece, prevale su quello organizzativo, si ribadisce che si configura l’attività di studio medico, soggetto a comunicazione e non ad autorizzazione.
L’art. 8-ter, al comma 2, del D.Lgs. 229/99 (riforma Bindi), recita:
2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.

   
         
   

La Regione Puglia con la Legge Regionale 28 maggio 2004, n. 8 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, aveva definito gli ambiti e le procedure autorizzative per lo svolgimento delle attività sanitarie e di quelle non soggette ad autorizzazione.
Per alcune tipologie di strutture si prevede una preventiva “autorizzazione alla realizzazione” (visto di compatibilità regionale - case di cura, presidi di riabilitazione, ecc.). Per le suddette strutture ed i presidi ambulatoriali è prevista l’autorizzazione all’esercizio.

   
         
    Di seguito si riporta il contenuto dell’art. 5, comma 1, lett. a) e b) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.:

Art. 5 - Autorizzazioni
1. L'autorizzazione consta di due distinti provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.
a) Autorizzazione alla realizzazione di strutture.
1) Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione :
1.1 le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
1.2 le seguenti strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno:
1.2.1 presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali;
1.2.2 strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne;
1.2.3 strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti;
1.2.4 residenze sanitarie assistenziali;
1.3 i centri residenziali per cure palliative (hospice);
1.4 gli stabilimenti termali.

2) Tra le strutture e gli studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi inclusi quelli individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo, sono, altresì, soggetti all'autorizzazione alla realizzazione le seguenti attività:
2.1 specialistica ambulatoriale chirurgica, ove attrezzata per l'erogazione di prestazioni comprese tra quelle individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale;
2.2 specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ove attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche comprese fra quelle individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;
2.3 diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine;
2.4 radioterapia;
2.5 medicina nucleare in vivo;
2.6 dialisi;
2.7 terapia iperbarica;
2.8 consultoriale familiare.

3) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8-ter del decreto legislativo e dell'articolo 3 del D.P.R. 14 gennaio 1997, nel regime autorizzativo per la realizzazione di nuove strutture rientrano, limitatamente alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche le seguenti fattispecie:
3.1 gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:
3.1.1 l'aumento del numero dei posti-letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;
3.1.2 l'attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;
3.2 la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:
3.2.1 la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;
3.2.2 la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;
3.2.3 il cambio d'uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, con o senza lavori;
3.3 il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.

Per l’autorizzazione all’esercizio l’art. 5, c. 1, punto b) recita:

1) Sono soggetti all'autorizzazione all'esercizio:
1.1 tutte le strutture per le quali è richiesta l'autorizzazione alla realizzazione, di cui alla lettera a) del presente articolo;
1.2 le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ancorché non soggetti all'autorizzazione alla realizzazione, così come di seguito classificati:
1.2.1 attività specialistica ambulatoriale medica;
1.2.2 attività specialistica ambulatoriale chirurgica ove non attrezzata per erogare le prestazioni individuate con i provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2), del presente articolo;
1.2.3 attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ove non attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche individuate con i provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2), del presente articolo;
1.2.4 attività di medicina di laboratorio;
1.2.5 attività di diagnostica per immagini;
1.2.6 attività ambulatoriale di FKT.
   
         
   

Le procedure di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sono contemplate nell’art. 8 della menzionata L.R. della Puglia n. 8/2004 e s.m.i., che di seguito si riporta:

   
         
   

Art. 8 - Procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie.

1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune.

2. Alla domanda deve essere allegato il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente.

3. Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1.1.

4. Al comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1.2.

5. La Regione e il Comune, avvalendosi del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al R.R. 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), e successive modificazioni, nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista . L'accertamento da parte del Dipartimento di prevenzione deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

6. Completato l'iter istruttorio, il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al Comune interessato, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro sessanta giorni dalla data di notifica degli accertamenti di cui al comma 5, fatta salva l'interruzione dei termini effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni.

   
         
    Comunicazione apertura studio medico, odontoiatrico e per l’esercizio delle professioni sanitarie
L’apertura dell’attività professionale di un medico, di un odontoiatra o di un esercente le professioni sanitarie, deve essere preventivamente comunicata alla ASL competente per territorio, con le modalità indicate dalla normativa di settore.
Nella Regione Puglia la L.R. n. 8/2004, all’art. 5, comma 3, ha previsto quanto di seguito riportato:
3. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi dei medici che esercitano l’attività professionale, con esclusione di quelle previste alle lettere a) e b) del comma 1 e gli studi per l’esercizio delle professioni sanitarie, individuate dai regolamenti ministeriali, in attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo.
I predetti studi, nei quali i professionisti esercitano l’attività in forma singola o associata, devono avere spazi e attrezzature proporzionati alla capacità erogativa e al personale ivi operante e, in ogni caso, devono avere caratteristiche tali da non configurare l’esercizio di attività complesse, intendendo con ciò consistenza equiparabile a quella stabilita dal D.P.R. 14 gennaio 1997 per i presidi ambulatoriali.
I predetti soggetti hanno comunque l’obbligo di comunicare l’apertura del proprio studio all’Azienda USL competente per territorio, corredando la comunicazione di planimetria degli ambienti ove si svolge l’attività, di elenco delle attrezzature utilizzate e di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto che, per quanto riguarda gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere comunque acquisito in corsi/scuole riconosciuti dal Ministero della salute.
Il Servizio igiene pubblica del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL territorialmente competente, entro novanta giorni dalla comunicazione, esprime il proprio nulla osta allo svolgimento dell’attività professionale. L'Azienda USL effettua, nei confronti degli studi ove si esercitano le professioni sanitarie, la vigilanza per assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica.
   
         
    Studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Nella Regione Puglia la L.R. n. 8/2004, all’art. 5, comma 2, ha previsto che:
2. Per gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta si applicano le norme di cui agli accordi collettivi nazionali.
In particolare l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502/92, è stato sottoscritto con Atto d’Intesa del 7 aprile 2006, mentre per i Pediatri di libera scelta l’accordo è stato sottoscritto in data 24 maggio 2013.

Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi degli ambulatori
Gli ambulatori ed i poliambulatori devono essere ubicati in locali muniti di dichiarazione di agibilità con specifica destinazione d’uso. (art. 23, D.G.R. n. 6090/1993 – “approvazione schema tipo del Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni”), ovvero da quanto indicato nel Regolamento edilizio e di Igiene del Comune.

L’ambulatorio deve avere un accesso per gli utenti diverso da quello eventualmente utilizzato per altre finalità non riferite all’attività sanitaria. Inoltre i suddetti locali devono essere nettamente separati da quelli destinati ad altri usi e devono essere chiaramente identificabili. Questo significa che l’ambulatorio non può essere ubicato all'interno di centri estetici, di palestre, di farmacie o di altri ambienti non sanitari.
   
         
    I requisiti minimi (strutturali, tecnologici ed organizzativi) previsti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, di cui all’Atto di indirizzo contenuto nel D.P.R. 14.1.1997, sono riportati nel Regolamento Regionale della Puglia del 13 gennaio 2005, n. 3 integrato dal R.R. del 5 febbraio 2010, n. 3.

Requisiti strutturali
Altezza minima dei locali mt. 3.00. Superamento delle barriere architettoniche con garanzia di accessibilità per come previsto dal D.M. 236/89.
Ambienti minimi: sala d’attesa, disimpegno, vano ambulatorio, servizi igienici distinti tra personale ed utenti, muniti ognuno di antibagno; il wc per l’utenza deve essere attrezzato per l’accessibilità. Spogliatoio per il personale.
Rispetto dei requisiti strutturali e tecnologici generali indicati nel punto A.02 del R.R. 5.2.2010, n. 3, tenendo conto delle specifiche deroghe contemplate nelle norme di settore.
In caso di personale dipendente o equiparato, devono essere garantiti i requisiti previsti dalla normativa sulla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro (spogliatoi, servizi, ecc.)
Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sono le seguenti:
B.01.01 Assistenza specialistica ambulatoriale
B.01.02 Medicina di laboratorio
B.01.03 Attività di diagnostica per immagini
B.01.04 Dialisi
B.01.05 Chirurgia ambulatoriale
B.01.06 Medicina nucleare
B.01.07 Cardiologia
B.01.08 Endoscopia
B.01.09 Medicina dello sport
B.01.10 Odontoiatria
B.01.11 Chirurgia generale
B.01.12 Ostetricia e ginecologia
B.01.13 Dermatologia
B.01.14 Oculistica
B.01.15 Ortopedia e traumatologia
B.01.16 Urologia
B.01.17 Otorinolaringoiatria
B.01.18 Pediatria
B.01.19 Medicina interna
B.01.20 Neurofisiopatologia
B.01.21 Gastroenterologia
B.01.22 Malattie dell'apparato respiratorio
B.01.23 Nefrologia
B.01.24 Angiologia
B.01.25 Reumatologia
   
         
    Compiti del legale rappresentante e del Responsabile Sanitario
I compiti e le responsabilità del legale rappresentante e del responsabile sanitario sono riportati negli articoli 12, 13 e 14 della L.R. 28.5.2004, n. 8, integrata dalla L.R. n. 4/2010, che di seguito si riportano:

Art. 12 - Legale rappresentante della struttura.
1. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione:
a) il nominativo del sostituto del responsabile sanitario in caso di assenza o impedimento dello stesso;
b) le sostituzioni e/o le integrazioni del personale sanitario operante nella struttura;
c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura;
d) la temporanea chiusura o inattività della struttura, motivandola adeguatamente, e comunque per un periodo non superiore a un anno.
2. Il legale rappresentante della struttura è inoltre tenuto a:
a) verificare l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
b) assicurare la presenza del responsabile sanitario e del restante personale;
c) comunicare alla Regione o al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, le variazioni intervenute nelle sostituzioni e/o integrazioni delle attrezzature sanitarie.
   
         
    Art. 13 - Responsabile sanitario - Requisiti.
1. Ogni struttura sanitaria deve avere un responsabile sanitario.
2. Nelle strutture pubbliche ed equiparate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1.1, il responsabile sanitario deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Nelle strutture private di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1.1, il responsabile sanitario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica. Ai fini dell'attribuzione dell'incarico di responsabile sanitario presso tali strutture, l'anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo presso strutture private è equiparata a quella prestata nelle strutture pubbliche. Nelle case di cura con meno di centocinquanta posti letto, il responsabile sanitario deve possedere la specializzazione in direzione medica di presidio ospedaliero o equipollente ovvero l'anzianità di cinque anni nella disciplina. Anche presso tali strutture, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di responsabile sanitario, l'anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo presso strutture private è equiparata a quella prestata nelle strutture pubbliche.
4. Nelle strutture monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente rispetto a quella cui fa capo la struttura.
5. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da personale sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984.
6. Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture territoriali monospecialistiche residenziali e semiresidenziali e, comunque, a condizione che il totale dei posti letto non sia superiore a cinquanta.
7. La funzione di responsabile sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture monospecialistiche residenziali e semiresidenziali e per le strutture ambulatoriali.
7-bis. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’articolo 15-nonies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 14 - Responsabile sanitario - Compiti.
1. Il responsabile sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico e organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarità e dell'Autorità sanitaria competente, e assicura tutte le funzioni previste dalle norme vigenti.
   
         
    Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi degli studi professionali (medici)
Gli studi dei medici, degli odontoiatri e degli esercenti le professioni sanitarie possono essere ubicati in locali destinati per l’uso di studio professionale, ovvero essere inseriti nell’abitazione del professionista, con locali appositamente dedicati.
Lo studio deve disporre di un accesso per gli utenti diverso da quello eventualmente utilizzato per altre finalità non riferite all'attività sanitaria. Inoltre i locali dello studio devono essere nettamente separati da quelli destinati ad altri usi e devono essere chiaramente identificabili. Questo significa che lo studio non può essere ubicato all'interno di centri estetici, di palestre, di farmacie o di altri ambienti non sanitari.
Nel caso gli studi siano inseriti in civili abitazioni, dall’ingresso dovrà essere garantito l’accesso diretto in locali appositamente dedicati, con requisiti equivalenti a quelli degli studi professionali.
Nel caso lo studio utilizzi un intero immobile destinato ad abitazione (cat. catastale A/2 - abitazione di tipo civile, A/3 – abitazione di tipo economico, ecc.) occorrerà variarne la destinazione nella categoria A/10 – Uffici e Studi privati e quindi acquisire una nuova dichiarazione di agibilità, per la suddetta destinazione d’uso.

Requisiti strutturali
Gli studi professionali devono avere i seguenti requisiti:
sala attesa: superficie minima mq. 9; altezza minima solaio mt. 2.70; rapporto aeroilluminante naturale di 1/8 eventualmente integrabile con impianto di condizionamento secondo i parametri dettati dal Regolamento di Igiene. Pareti lavabili fino ad altezza di mt. 2.00.
sala visita: superficie minima mq. 9; altezza minima solaio mt. 2.70; rapporto aeroilluminante naturale di 1/8 eventualmente integrabile con impianto di condizionamento secondo i parametri dettati dal Regolamento di Igiene; Pareti lavabili fino ad altezza di mt. 2.00; disponibilità di un lavabo lavamani;
servizi igienici: può essere presente un unico servizio igienico, munito di anti-wc/spogliatoio per il personale; trattandosi infatti di studio professionale privato non aperto al pubblico, non vi è specifica norma che obbliga la disponibilità di un servizio igienico per l’utenza.

E’ auspicabile che il servizio igienico sia accessibile dalla sala d’attesa per favorire l’accesso ai pazienti che ne facessero richiesta.

Superamento barriere architettoniche: premesso che trattasi di studi professionali privati non aperti al pubblico, la vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche contempla due distinte ipotesi che di seguito si riportano:
1. studi professionali inseriti in civili abitazioni ovvero progettati antecedentemente all’entrata in vigore della normativa sul superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89 – D.M. 236/89);
2. studi professionali realizzati successivamente al 08.07.1989.

Nella prima ipotesi non è prevista l’applicazione della norma per garantire il superamento delle barriere a persone con ridotta o impedita capacità motoria, salvo i casi di intervenuta ristrutturazione dell’edificio.
Nella seconda ipotesi dovrà essere invece garantito il rispetto della normativa tecnica prevista dal D.M. 236/89.
L’art. 3 del predetto D.M 236 “Criteri generali di progettazione”, al punto 3.4, così recita:
“Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni: (punto f)”
f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.
(l’adattabilità è un’accessibilità differita nel tempo).

Si rammenta che l’applicazione della normativa tecnica in materia di superamento delle barriere architettoniche ricade in capo agli Uffici Tecnici dei Comuni, (art. 82, comma 4, D.P.R. 380/2001) i quali devono tenerne conto, sia in fase di approvazione del progetto edilizio che di rilascio (o di verifica) delle dichiarazioni di agibilità degli immobili.
In caso di personale dipendente o equiparato, devono essere garantiti i requisiti previsti dalla normativa sulla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro (spogliatoi, servizi, ecc.)
   
         
    Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi degli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Con riferimento all’ubicazione ed all’accesso, gli studi devono rispettare i requisiti indicati dall’art. 36 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502/92” (atto d’intesa 7.4.2006), che così recita:

1. Lo studio del medico di assistenza primaria è considerato Presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite“.
inoltre: Lo studio del medico di medicina generale, ancorché destinato allo svolgimento di un pubblico servizio, è uno studio professionale privato che deve possedere i requisiti previsti dai commi che seguono.
2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate.
3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.
4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.

Requisiti strutturali
La sala d’attesa e la sala visite devono possedere i medesimi requisiti indicati per gli studi medici, per come riportato nella precedente sezione.
servizi igienici: Il servizio igienico può essere unico, da adibire sia al personale che all’utenza; deve essere raggiungibile direttamente dalla sala d’attesa, e rispettare i requisiti indicati nel D.M. 236/89 per l’accessibilità ai disabili.

Superamento barriere architettoniche:
Premesso che l’art. 31, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di medicina generale, considera lo “studio del Medico di assistenza primaria” un “Presidio del Servizio Sanitario Nazionale”, destinato allo “svolgimento di un pubblico servizio”.
A tal riguardo per l’applicazione della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, si riporta quanto indicato nell’art. 3 del D.M. 236/89, “Criteri generali di progettazione”, che al punto 3.3, così recita:
“Devono inoltre essere accessibili;
b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
E’ evidente quindi che, salvo i casi di deroga indicati dal D.M. 236/89 in merito alla data della progettazione dell’opera e nei casi di ristrutturazione dell’immobile, l’accessibilità ai diversamente abili deve essere garantita.
In caso di personale dipendente o equiparato, devono essere garantiti i requisiti previsti dalla normativa sulla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro (spogliatoi, servizi, ecc.)

Locali aperti al pubblico e studi professionali privati non aperti al pubblico
Lo studio o l'ufficio è il luogo (o l'unità immobiliare) che per tipologia e dotazione di impianti viene destinato all’attività di un professionista (medico, avvocato, ingegnere, commercialista, ecc.) e sovente può coincidere con la privata abitazione, con locali appositamente dedicati.
Lo studio medico non può essere considerato “locale aperto al pubblico” perché, alla stregua di ogni altro studio professionale, è il luogo in cui il professionista abilitato svolge la sua libera professione. Il medesimo a sua discrezione può ricevere i pazienti nei giorni e negli orari che ritiene più opportuni, senza che vi sia un obbligo di apertura imposto da norme o regolamenti.
In ultimo si evidenzia che i Regolamenti Edilizi e di Igiene per gli studi professionali e gli uffici non impongono l’obbligo di rendere disponibile un servizio igienico per l’utenza trattandosi di locali non aperti al pubblico.
Viceversa ambulatori, poliambulatori e le strutture sanitarie in genere soggette ad autorizzazione per l’esercizio dell’attività sono da considerarsi “attività aperte al pubblico” in quanto si rivolgono alla generalità dei cittadini. Essi offrono i propri servizi agli utenti in orari predeterminati e sono obbligati altresì, fornendo un servizio di interesse pubblico, ad erogare tale servizio a chiunque lo richieda.
Per i presidi medici in particolare la Regione Puglia col Regolamento n. 3/2005 e s.m.i. ha previsto che vi sia dotazione di servizi igienici per l’utenza accessibili ai diversamente abili.
In merito invece alla distinzione tra ambulatori e studi medici, l’Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia ha emanato, in data 13 ottobre 2008, la nota di Prot. n. 24/1139/SP ad oggetto modalità applicative dell’art. 5 della L.R. n. 8/2004 e R.R. n. 3/2005, in cui vengono definiti gli indirizzi ed i principi che distinguono le suddette attività.
   
         
   

visualizza la Circolare della Regione Puglia del 13.10.2008 

   
         
    Tasse sulle Concessioni Regionali
L’esercizio delle attività sanitarie è soggetto al pagamento delle Tasse sulle Concessioni Regionali previste dalla L.R. 9.6.1980, n. 65, integrata dalla L.R. 4.12.2001, n. 31 - Disposizioni di carattere tributario.
Si rammenta che al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio il Comune o la Regione sono tenuti a richiedere l’attestazione di versamento della tassa di rilascio alla struttura da autorizzare.
Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferiscono.

La L.R. n. 31/2001 precisa che “non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione”.
   
         
    Dicembre 2018                                      Tecnico della Prevenzione    
                                                              Dott. Mario Esposito    

 

 

 

 
 

   

 
 
 
 

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